Cambiano le definizioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

  • Livello 1 (ex Rischio basso)
  • Livello 2 (ex Rischio medio)
  • Livello 3 (ex Rischio alto)

Le metodologie didattiche previste saranno le seguenti:

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula).

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

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